Attività di vigilanza e verifica delle opere e costruzioni in zone soggette a rischio sismico

Abrogato l'art. 12 del Regolamento di attuazione 36/R

Con DPGR 8/R del 12/02/2019 è stato abrogato l'art. 12 “Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità” del Regolamento di attuazione 36/R avente ad oggetto la disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

Tale disposizione è vigente dal 16/02/2019.

Si invita pertanto a verificare con attenzione l'entità delle opere da eseguire al fine di individuare la corretta  procedura avvertendo che, a seguito di tale disposizione, gli interventi che comprendono opere strutturali ricomprese nell’elenco della norma abrogata e precedentemente asseverabili con CILA, a far data dal 16/02/2019 sono  soggette a SCIA.