Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in vigore dal 15 luglio 2023)
Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in vigore dal 15 luglio 2023), recependo in Italia la direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha recato nuove disposizioni per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali. Tale decreto raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.
Il whistleblower è la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (non solo il dipendente della pubblica amministrazione, ma anche il lavoratore autonomo o il professionista o consulente che presta la propria attività presso il soggetto pubblico, la persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, il volontario e il tirocinante retribuito o non retribuito, e tutte le altre figure previste dal decreto, per le quali la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico).
Il whistleblowing è la procedura a disposizione del lavoratore per segnalare eventuali condotte illecite che riscontra nell’ambito della propria attività lavorativa.
Il legislatore ha previsto importanti tutele per coloro che segnalano e ha obbligato le pubbliche amministrazioni a utilizzare modalità anche informatiche e strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
A questi fini, il Comune di Bagno a Ripoli ha aderito al progetto “WhistleblowingPA” di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions ed ha adottato la piattaforma informatica adesso prevista – quale canale di segnalazione interna - per adempiere ai predetti obblighi normativi, ritenendo fondamentale dotare l’ente di uno strumento sicuro e di facile utilizzo per effettuare le segnalazioni in questione.
Le caratteristiche di questa nuova modalità di segnalazione sono le seguenti:
• la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
• la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
• nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
• la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.
Chi può utilizzare la procedura per inviare segnalazioni di illecito o irregolarità amministrative?
• Dipendenti del Comune;
• Dipendenti di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico del Comune ai sensi del Codice Civile;
• Dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
• Lavoratori e collaboratori di imprese che forniscono beni e servizi al Comune o che realizzano opere in favore del Comune;
• Lavoratori autonomi o collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso il Comune;
• Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
• Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
• Partecipanti alle procedure concorsuali e/o di selezione;
• Dipendenti in prova;
• Pensionati e altri soggetti il cui rapporto di lavoro col Comune sia cessato per qualunque motivo (dimissioni, licenziamento, distacco, comando, aspettativa, etc.).
Quali sono le violazioni, OGGETTO di segnalazione, rilevanti ai fini dell’applicazione delle tutele?
Sono oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica. Rilevano a tal fine:
• illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
• misure ritorsive adottate nei confronti del segnalante.
NON possono essere oggetto di segnalazione: contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
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