Tasi 2015
Informazioni
Il Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) è dovuto da chiunque possieda a titolo di proprietà o di altro diritto reale l'abitazione principale (immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e le relative pertinenze (un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).
Il versamento deve essere effettuato in autoliquidazione in 2 rate:
- acconto entro il 16 giugno
- saldo entro il 16 dicembre
- oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Il pagamento è possibile utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo:
3958 – Tasi su abitazione principale e relative pertinenze
Il codice identificativo del Comune di Bagno a Ripoli è A564.
Non si procede al versamento della Tasi se l'importo dovuto non è superiore a Euro 12,00 annui.
In caso di versamento in ritardo, è possibile effettuare il ravvedimento operoso, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 25/06/2015 viene confermata l'aliquota del 2,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.
Per abitazione principale, si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unico immobile nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano a un solo immobile.
Si ricorda che, nel 2015, per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale sono dovute sia la Tasi con aliquota del 2,5 per mille sia l'Imposta Municipale Propria (Imu) con aliquota del 3,5 per mille, ai sensi dell'articolo 1, comma 667, della Legge 27/12/2013 n. 147, così come precisato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 30/11/2015.
Per pertinenze dell’abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo.
Sono soggette a Tasi anche le fattispecie assimilate all'abitazione principale e precisamente:
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- unità immobiliare (in numero massimo di un'unità per soggetto passivo), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unico immobile, posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia a ordinamento civile, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, che non vi risiedano anagraficamente e non vi dimorino abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
- unità immobiliare destinata ad alloggio sociale come definito dal Decreto Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008
- unità immobiliare posta sul confine comunale, anche con doppio accatastamento, che costituisce abitazione principale di soggetto passivo residente nel Comune confinante
- unità immobiliare (in numero massimo di un'unità per soggetto passivo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Aire (Anagrafe Italiana Residenti all'Estero), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (il tributo è dovuto nella misura di un terzo)
Entro il 30 giugno 2016 dovranno essere presentate le dichiarazioni Tasi relative all'anno 2015 limitatamente ad alcune cause di variazione e precisamente:
- fabbricati di interesse storico e artistico
- immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria
- immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio
- immobile dove è intervenuta una riunione di usufrutto
- immobile dove è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie
- parti comuni dell'edificio accatastate autonomamente come bene comune censibile
- acquisto o cessazione diritto reale sull'immobile per effetto di legge (usufrutto legale dei genitori)
- abitazione principale, limitatamente ai casi in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale; le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile e spettano solo a uno dei due coniugi, che dovrà presentare la dichiarazione
- diritto di abitazione dell'ex coniuge assegnatario in seguito al provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, limitatamente ai casi in cui l'immobile assegnato è ubicato in un comune diverso da quello di celebrazione del matrimonio e da quello di nascita dell'ex coniuge assegnatario
- abitazione principale di immobile che insiste su territori di comuni diversi, limitatamente al comune nel quale il contribuente non ha la residenza, specificando nelle annotazioni che si tratta di “immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi”
- unità immobiliare (in numero massimo di un'unità per soggetto passivo), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unico immobile, posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia a ordinamento civile, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, che non vi risiedano anagraficamente e non vi dimorino abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata
Normativa di riferimento
Per visualizzare il Regolamento Tasi cliccare su Amministrazione Trasparente sulla home page del sito web del Comune di Bagno a Ripoli, Disposizioni generali, Atti generali.
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Tributi
- Referente
- Eleonora Turrini - Fabrizio Lo Vecchio - Giovanni Gabrielli - Anna Rita Meriggioli - Enrico Michelucci
- Responsabile
- Dr. Eleonora Turrini (Funzionario Responsabile)
- Indirizzo
- Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
- Tel
- 0556390273 - 258 - 262 - 257 - 272
- Fax
- 055 6390267
- eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it - giovanni.gabrielli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it - annarita.meriggioli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- Orario di apertura
- Clicca sul link esterno
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