1 - Imposta di Soggiorno - Informati

 

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Si comunica che dal 10/08/2021 è avvenuto il passaggio alla nuova piattaforma per la gestione dell'Imposta di Soggiorno.

Si ricorda che a partire dal 28 febbraio 2021, per effetto del Decreto Semplificazione (D.L. 16 luglio 2020, n. 76), tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di consentire l'accesso ai propri servizi online esclusivamente mediante identificazione tramite SPID, CIE o CNS. È previsto il divieto di rilasciare o rinnovare ogni altro tipo di credenziale per l'identificazione e l'accesso ai propri servizi (e.g. credenziali 055055), ferma restando la possibilità di utilizzare le credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
Per chi non avesse ancora le credenziali SPID che, assieme a CIE e CNS, dal 1° ottobre 2021 saranno le uniche credenziali di accesso per tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione, è possibile consultare il portale https://www.spid.gov.it/ per maggiori informazioni.
Si ricorda inoltre che il Comune di Bagno a Ripoli ha messo a disposizione un servizio gratuito di rilascio delle credenziali SPID con l'operatore LepidaID (identity provider pubblico), previa prenotazione all'ufficio relazioni con il pubblico, inviando una mail all'indirizzo: spid@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

 

L'imposta di soggiorno è applicata nel Comune di Bagno a Ripoli per il pernottamento in strutture ricettive e civili abitazioni locate per finalità turistiche presenti sul territorio comunale nell'arco di ciascun anno solare ed è dovuta da ciascun ospite per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di giorni in relazione alla tipologia e precisamente:

  • fino al 4° giorno di soggiorno consecutivo nello stesso albergo, campeggio, casa per ferie, ostello e affittacamere (professionale e non)
  • fino al 7° giorno di soggiorno consecutivo nello stesso agriturismo, casa vacanze, residence, residenza d'epoca e civili abitazioni locate per finalità turistiche

ATTENZIONE:
Dal 1° gennaio 2019 l'imposta di soggiorno è dovuta per tutto l'anno, ossia da gennaio a dicembre, e non più solo per il periodo da marzo ad ottobre.

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Clicca per scaricare lo schema riassuntivo delle misure dell'imposta approvate

Il gestore della struttura ricettiva e titolare della locazione turistica provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Bagno a Ripoli in qualità di responsabile del pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 180, comma 3, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line previa sottoscrizione di specifica convenzione, a cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno.

In proposito, si precisa che l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto l'accordo con AIRBNB con efficacia dal 1° maggio 2019. Pertanto, in caso di prenotazione e pagamento on line con AIRBNB, il versamento dell'imposta è a carico del soggetto che gestisce la piattaforma telematica. Rimane invece a carico del gestore della struttura ricettiva e titolare della locazione turistica il versamento dell'imposta per le prenotazioni gestite al di fuori della piattaforma on line e la dichiarazione in cui dovranno essere differenziate le presenze gestite direttamente dalla struttura e quelle prenotate con AIRBNB (quest'ultime dovranno essere indicate all'interno delle esenzioni se la dichiarazione è fatta on line o fra i casi di esclusione se la dichiarazione è fatta con modello cartaceo, nell'apposito campo denominato "Ospiti gestiti tramite portale AIRBNB").

E' prevista l'esenzione dall'imposta per:

    gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Bagno a Ripoli
    i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età
    malati (anche ricoverati in day hospital) o soggetti (non più di due per ogni degente) che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale
    i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario
    una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone
    portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore
    i dipendenti delle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere)
    coloro che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro presso le strutture ricettive purché in possesso di un'apposita attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro, dalla quale risulti l'esistenza di un'apposita convenzione con le strutture medesime comprovante le ragioni del pernottamento

L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

A seguito dell'emergenza umanitaria legata al conflitto in corso in Ucraina è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Upi Toscana e Associazioni di Categoria degli albergatori ed è stata approvata un'ordinanza commissariale (n. 28 del 15.03.2022) che prevede, tra le altre misure, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno ai profughi provenienti dall'Ucraina e ospitati presso le strutture della Toscana.

Le strutture ricettive e le locazioni turistiche del nostro territorio, che intendono mettere a disposizione posti letti a tal fine, devono seguire le disposizioni e le procedure indicate nell'ordinanza sopra citata 28/2022 e attenersi alle seguenti indicazioni:

    se iscritti o facenti parte di Associazioni di categoria di riferimento, contattare le proprie Associazioni;
    se non iscritti o facenti parte di Associazioni di categoria di riferimento, inviare una e-mail a emergenzaucraina.protezionecivile@regione.toscana.it.

Il Comune di Bagno a Ripoli provvederà ad inserire l'esenzione nell'applicativo gestionale dell'imposta di soggiorno.

In caso di prenotazione on line, per effetto del pagamento anticipato, l'eventuale richiesta di rimborso dovrà essere presentata dal soggetto interessato mediante compilazione di apposito formulario messo a disposizione dalla piattaforma che, dopo le opportune verifiche da parte del Comune, provvederà ad erogare direttamente il suddetto rimborso all'ospite.

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Clicca per scaricare la dichiarazione per esenzioni multilingue

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi supporti (cartelli, prezziari delle camere, ecc) dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno e su qualsiasi altro canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compreso tutti i siti web e portali/piattaforme.

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Il gestore della struttura ricettiva e titolare della locazione turistica dovrà effettuare la dichiarazione dell'imposta di soggiorno on line (attraverso l'invio telematico della dichiarazione) oppure con modello cartaceo.

Clicca per scaricare il modello di dichiarazione periodica

Il versamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Bagno a Ripoli potrà essere effettuato attraverso le seguenti modalità di pagamento:

  • pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al COMUNE DI BAGNO A RIPOLI codice IBAN n. IT 87 N 03069 37720 100000046004 con causale "IMPOSTA DI SOGGIORNO"
  • con versamento diretto da effettuarsi presso gli sportelli della Tesoreria Comunale (Intesa San Paolo Spa ex Banca CR Firenze - Agenzia di Bagno a Ripoli, Agenzia di Antella e Agenzia di Grassina)

Il gestore della struttura extra alberghiera, e le piattaforme on line convenzionate dichiarano al Comune di Bagno a Ripoli il numero totale dei pernottamenti avvenuti ed effettuato il relativo versamento entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo alla fine di ciascun trimestre. Le nuove scadenze dell'imposta di soggiorno sono le seguenti:

  • 1° trimestre (gennaio, febbraio e marzo) = scadenza 16 aprile
  • 2° trimestre (aprile, maggio e giugno) = scadenza 16 luglio
  • 3° trimestre (luglio, agosto e settembre) = scadenza 16 ottobre
  • 4° trimestre (ottobre, novembre e dicembre) = scadenza 16 gennaio

 

Il gestore della struttura alberghiera effettua al Comune di Bagno a Ripoli la dichiarazione dell'imposta di soggiorno e il relativo versamento mensilmente entro il 16 (sedici) del mese successivo. Le scadenze dell'imposta di soggiorno sono pertanto le seguenti:

  • gennaio = scadenza 16 febbraio
  • febbraio = scadenza 16 marzo
  • marzo = scadenza 16 aprile
  • aprile = scadenza 16 maggio
  • maggio = scadenza 16 giugno
  • giugno = scadenza 16 luglio
  • luglio = scadenza 16 agosto
  • agosto = scadenza 16 settembre
  • settembre = scadenza 16 ottobre
  • ottobre = scadenza 16 novembre
  • novembre = scadenza 16 dicembre
  • dicembre = scadenza 16 gennaio

L'articolo 180 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 ha previsto che la dichiarazione dell'imposta di soggiorno debba essere presentata cumulativamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto.
L'articolo 25, comma 3bis del D.L. n. 41 del 22/03/2021 ha previsto che la dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa all'anno 2020 deve essere presentata congiuntamente alla dichiarazione dell'anno 2021, pertanto entro il 30 giugno 2022.

L'articolo 3 del D.L. n. 73 del 21/06/2022 ha introdotto la proroga della presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno dal 30 giugno al 30 settembre 2002.

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022 è stato approvato il modello della dichiarazione dell'imposta di soggiorno e relative istruzioni, nonché le specifiche tecniche per la compilazione e per l'invio delle dichiarazioni.
Nell'apposita sezione "Fiscalità regionale e locale" del Dipartimento delle Finanze (MEF) è possibile compilare il modello dichiarativo accedendo alla Dichiarazione telematica imposta di soggiorno direttamente al seguente link:

https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/

Si ricorda che l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l'applicazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'importo dovuto.
La dichiarazione annuale si aggiunge alle comunicazioni periodiche (trimestrali o mensili) previste dal regolamento comunale.

Per ottenere informazioni relative all'utilizzo del sistema via web della dichiarazione e/o versamento on line è possibile contattare il seguente indirizzo mail: supportoutenti@silfi.it