Informazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 780, della  Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2020 sono state abrogate le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina della Iuc (Imposta unica comunale), limitatamente alla disciplina dell'Imposta municipale propria (Imu) e del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), fermo restando quanto previsto per la Tassa sui rifiuti (Tari).

Pertanto è stata prevista la soppressione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) ed è stata riscritta la disciplina dell'Imu, realizzando l'accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate a Tasi e dando vita alla nuova Imu.

L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che la nuova IMU sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell’art. 8 e al comma 9, dell’art. 9, del Decreto Legislativo n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ha come presupposto il possesso qualificato di immobili, ossia non la semplice detenzione (non rileva la disponibilità dell’immobile), bensì, ai sensi dell’art. 1140 del Codice Civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi.
La fattispecie imponibile è rappresentata da fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili.
Ogni tipologia di immobile ha una diversa base imponibile.

FABBRICATI

Per fabbricato, si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente al fabbricato (particelle graffate); il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Per abitazione principale, si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore  dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Costituiscono presupposto dell'imposta solo le abitazioni principali “di lusso” di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per pertinenze dell’abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo.
Dall'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono € 200,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Sono considerate abitazioni principali assimilate:
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (cosiddetto housing sociale), adibiti ad abitazione principale, come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata
d) casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo.
Per anziano, si intende la persona che ha compiuto il 65-esimo anno di età e, per disabile, la persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/92, oppure la persona con grado di invalidità al 100% oppure priva di vista ai sensi delle Leggi nn. 382/70 e 138/81, oppure sordomuta ai sensi delle Leggi nn. 381/70 e 95/2006.

La base imponibile dell'imposta deve essere distinta in base al tipo di fabbricato.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art.3, comma 48, della Legge n. 662/96, i seguenti moltiplicatori:

Categorie Coefficienti
Gruppo catastale A (eccetto A/10) 160
Categorie C/2, C/6 e C/7 160
Gruppo catastale B 140
Categorie C/3, C/4 e C/5 140
Categoria A/10 80
Gruppo catastale D (eccetto D/5) 65
Categoria D/5 80
Categoria C/1 55

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita, il valore è determinato, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
È previsto l'abbattimento del 50% della base imponibile per:
fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 42/2004 utilizzati dal proprietario ai fini abitativi o concessi in locazione
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni
L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). L’eventuale superamento di tale condizione è possibile soltanto con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (ex art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 05.08.1978 n. 457).
L’agevolazione decorre dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione, dove deve essere indicato il periodo in cui sussiste la suddetta condizione.
abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) a condizione che:
    • l'unità immobiliare concessa in comodato non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
    • il contratto di comodato deve essere registrato
    • il comodante deve possedere in Italia solo l'abitazione concessa in comodato; può eventualmente possedere nello stesso Comune dell'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale che non sia classificato nelle categoria catastale A/1, A/8 e A/9
    • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
    • il comodatario deve utilizzare l'immobile concesso in comodato come abitazione principale e pertanto deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso
È inoltre prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98 una riduzione dell'imposta del 25%.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 16/01/2017, per i contratti di locazione stipulati secondo il nuovo Accordo Territoriale sottoscritto in data 20/10/2017 e anche in virtù del successivo Accordo Territoriale del 25/06/2000, è necessario essere in possesso dell’attestazione di conformità redatta da una delle associazioni di categoria firmatarie, mentre, per i contratti di locazione stipulati prima della sottoscrizione dell' Accordo Territoriale del 20/10/2017, l’attestazione di conformità non è necessaria.
I fabbricati rurali a uso abitativo sono soggetti all'imposta secondo le regole ordinarie in relazione al diverso utilizzo dell'abitazione.
I fabbricati rurali a uso strumentale sono quelli previsti dall'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge n. 557/93, ossia le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile destinate a:
    • protezione piante
    • conservazione prodotti agricoli
    • custodia macchine agricole, attrezzi e scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento
    • allevamento e ricovero animali
    • agriturismo
    • abitazione dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o determinato per un numero massimo di giornate lavorative superiore a 100
    • persone addette all'alpeggio
    • uso ufficio dell'azienda agricola
    • manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli
    • esercizio attività agricola in maso chiuso
I fabbricati rurali a uso strumentale sono esenti Imu a condizione che siano iscritti nella categoria catastale D/10 oppure siano connotati da apposita annotazione di ruralità, rilevabile dalle visure catastali.
Il Decreto Ministeriale 26 luglio 2012 ha individuato le modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, mediante l'apposizione di una specifica annotazione in seguito alla presentazione da parte dei contribuenti di domande e di autocertificazioni per il riconoscimento del requisito di ruralità di fabbricati, fermo restando il classamento originario degli immobili.

TERRENI
Per terreno agricolo, si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Si tratta delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e alle attività connesse dirette cioè alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese quelle dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero alla ricezione e all'ospitalità come definite dalla legge.
La base imponibile per i terreni si ottiene moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell’art. 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, per il moltiplicatore 135.
Per coltivatore diretto, si intende il soggetto inquadrabile come piccolo imprenditore (art. 2083 Codice Civile) e il soggetto che coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia (art. 1647 del Codice Civile) e la cui forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
Per imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritto nella previdenza agricola, è possibile individuare il soggetto che dedica alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro.
La qualifica di Iap può essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 Codice Civile che siano in possesso dei seguenti requisiti:
per le società di persone, almeno un socio sia in possesso della qualifica di Iap
per le società di capitali o cooperative, almeno un amministratore che sia anche socio per le cooperative ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura
In seguito alla previsione dell'art. 1, comma 13, della  Legge n. 208/2015 è stato ripristinato il criterio di esenzione contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
Poiché, secondo l'elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, il Comune di Bagno a Ripoli è classificato parzialmente delimitato, l'esenzione spetta unicamente nelle zone del territorio comunale individuate ai sensi della suddetta circolare, ossia nei terreni ricadenti nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984 del 27/12/1977 (elenco allegato alla deliberazione del Cipaa - Comitato Interministeriale per il coordinamento della Politica Agraria e Alimentare del 06/04/1983).
Inoltre, l'esenzione viene estesa ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente dal possesso e dalla conduzione.

AREE EDIFICABILI
Per area fabbricabile, si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate  secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Non sono considerati fabbricabili – limitatamente alla quota di possesso - i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99/04, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Andranno, invece, assoggettati come area fabbricabile i fabbricati privi di rendita catastale appartenenti alla categoria catastale F come i fabbricati collabenti, se lo strumento urbanistico non ne esclude il recupero, i fabbricati in corso di costruzione e i fabbricati in corso di definizione.
Per le aree edificabili, la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzo edificatorio dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Sono soggetti passivi dell'imposta:
    • il proprietario
    • il titolare del diritto reale di usufrutto
    • il titolare del diritto reale di uso
    • il titolare del diritto reale di abitazione
    • il titolare del diritto reale di superficie
    • il titolare del diritto reale di enfiteusi
    • il concessionario di area demaniale
    • il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto
    • la società di leasing, in caso di risoluzione del contratto, anche in assenza della materiale disponibilità dell’immobile per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore
    • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, in quanto titolare di un diritto di abitazione
In presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso.
 

Normativa di riferimento

Per visualizzare i Regolamenti IMU 2020 e 2022  vedi link esterni

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Tributi
Referente
Anna Rita Meriggioli - Simona Stondei - Eleonora Turrini
Responsabile
Dr. Stefano Benedetti (Funzionario Responsabile)
Indirizzo
Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
Tel
055 6390258 - 257 - 272 - 273
Fax
055 6390267
E-mail
eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Orario di apertura
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