Richiesta concessione o voltura passo carrabile/accesso a raso
Dettagli
A chi è rivolto
Privati cittadini, aziende, enti o associazioni, proprietari o titolari di altro tipo di godimento dell’immobile, Amministratori di condominio.
Descrizione
Sono considerati accessi le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico e le immissioni per i veicoli da un'area privata laterale alla strada ad uso pubblico. Detti accessi sono considerati passi carrabili se costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli o smussi lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli.
In caso di passo carrabile la revoca della concessione e la rimozione del cartello di divieto di sosta potrà avvenire solo dopo il ripristino del marciapiede o del manto stradale; con l'atto di revoca, sentito il parere dell'ufficio tecnico comunale, saranno impartite le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi. Dell'ultimazione degli interventi dovrà essere informato l'Ufficio Polizia Amministrativa, che predisporrà verifica in loco.
Per quanto concerne gli accessi a raso, cioè quelli che non presentano le caratteristiche di passo carrabile, dovrà essere richiesta comunque autorizzazione ai sensi dell'art. 22 Codice della Strada. In sede di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione di accesso, l'utente potrà richiedere il rilascio del cartello di divieto di sosta, fatto che determinerà l'obbligo di corresponsione del tributo. In caso di revoca dell'autorizzazione di accesso, se in possesso di cartello di divieto di sosta, se utilizzati ancora per lo stazionamento dei veicoli, dovranno comunque mantenere l'autorizzazione di accesso ai sensi dell'art. 22 Codice della Strada e con la revoca della concessione, restituire il cartello di divieto di sosta. Se al contrario non saranno più utilizzati da veicoli, con l'atto di revoca dovrà essere riconsegnato concessione e cartello di divieto di sosta.
Importante: L'art. 44 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada definisce accesso anche le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico, pertanto anche in questa casistica dovrà essere richiesta l'autorizzazione per accesso ai sensi dell'art. 22 Codice della Strada.
Come fare
Primo rilascio: istanza in bollo, presentata tramite apposito servizio online.
Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, la concessione potrà essere rilasciata solo dopo il pagamento della prima rata o della rata unica del canone al concessionario STEP (vedi sezione "contatti") .Cambio di titolarità della Autorizzazione/concessione: il nuovo intestatario ha 30 giorni di tempo per presentare apposita comunicazione per voltura tramite apposito servizio online.
Revoca: presentata tramite apposito servizio online.
Ai sensi vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, la concessione potrà essere volturata o revocata solo se in regola con i pagamenti del canone al concessionario STEP (vedi sezione "contatti").
Cosa serve
Per utilizzare il servizio on line occorre avere SPID o CIE:
- per attivare SPID, visita questa pagina;
- per attivare la CIE, vedi link esterno;
Tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.
Cosa si ottiene
Autorizzazione/concessione di passo carrabile o accesso carrabile.
Tempi e scadenze
Quanto costa
Nuova autorizzazione:
Imposta di bollo di € 16,00 da pagare all’interno della presentazione online della domanda; in seguito ma prima del rilascio dell’autorizzazione, l’ufficio richiederà il pagamento:
dell’imposta di bollo di € 16,00 per il rilascio del documento
del costo del cartello di divieto di sosta per € 8,50
del Canone Unico Patrimoniale.
I pagamenti possono essere effettuarti accedendo alla pratica tramite l'area personale e utilizzando PagoPA.
Voltura:
Imposta di bollo di € 16,00 da pagare all’interno della presentazione online della domanda.
Accedi al servizio
Casi particolari
Se la strada é di proprietà regionale o provinciale:
se ubicata all'interno del centro abitato occorre ottenere preventivamente il nulla-osta della Città Metropolitana di Firenze, che può essere richiesto autonomamente presso gli uffici della stessa;
se ubicata fuori centro abitato il procedimento è di sola competenza della Città Metropolitana di Firenze.
In caso di apertura di nuovi accessi o modifiche di quelli già autorizzati dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva all'Ufficio Viabilità la quale costituisce atto presupposto per il titolo edilizio e l'esecuzione dei lavori, per i quali dovrà essere seguita la procedura prevista dalla normativa vigente.
Ulteriori informazioni
Art. 22 - 26 e 27 Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e sm – Nuovo Codice della Strada e articoli di riferimento del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 445 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.