A chi è rivolto
Ai sensi dell'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2020 sono state abrogate le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina della Iuc (Imposta unica comunale), limitatamente alla disciplina dell'Imposta municipale propria (Imu) e del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), fermo restando quanto previsto per la Tassa sui rifiuti (Tari).
Pertanto è stata prevista la soppressione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) ed è stata riscritta la disciplina dell' Imu, realizzando l'accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate a Tasi e dando vita alla nuova IMU.
L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che la nuova IMU sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell’art. 8 e al comma 9, dell’art. 9, del Decreto Legislativo n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ha come presupposto il possesso qualificato di immobili, ossia non la semplice detenzione (non rileva la disponibilità dell’immobile), bensì, ai sensi dell’art. 1140 del Codice Civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi.
La fattispecie imponibile è rappresentata da fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili.
Ogni tipologia di immobile ha una diversa base imponibile.
Fabbricati.
Per fabbricato, si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente al fabbricato (particelle graffate); il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
Per abitazione principale, si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Costituiscono presupposto dell'imposta solo le abitazioni principali “di lusso” di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per pertinenze dell’abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo.
Dall'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono € 200,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Sono considerate abitazioni principali assimilate:
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (cosiddetto housing sociale), adibiti ad abitazione principale, come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata
d) casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo.
Per anziano, si intende la persona che ha compiuto il 65-esimo anno di età e, per disabile, la persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/92, oppure la persona con grado di invalidità al 100% oppure priva di vista ai sensi delle Leggi nn. 382/70 e 138/81, oppure sordomuta ai sensi delle Leggi nn. 381/70 e 95/2006.
Terreni.
Per terreno agricolo, si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Si tratta delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e alle attività connesse dirette cioè alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese quelle dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero alla ricezione e all'ospitalità come definite dalla legge.
Aree edificabili.
Per area fabbricabile, si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Non sono considerati fabbricabili – limitatamente alla quota di possesso - i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99/04, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Andranno, invece, assoggettati come area fabbricabile i fabbricati privi di rendita catastale appartenenti alla categoria catastale F come i fabbricati collabenti, se lo strumento urbanistico non ne esclude il recupero, i fabbricati in corso di costruzione e i fabbricati in corso di definizione.
Sono esenti dall' Imu:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9
c) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all’art. 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (eccetto gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile) e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222
In caso di utilizzo misto dell'immobile (non commerciale e commerciale), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività; qualora non sia possibile identificarla, l'esenzione si applica solo in proporzione all'utilizzo non commerciale dell'immobile e dovrà essere indicata in apposita dichiarazione.
h) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
i) le abitazioni assimilate alle abitazioni principali, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
j) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della Legge n. 984/77 secondo i criteri contenuti nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99/04, indipendentemente dalla loro ubicazione e i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente dal possesso e dalla conduzione.
Dal 2022 sono esenti IMU i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione.
Sono esenti IMU (articolo 1, c. 81, della Legge n. 197 del 29.12.2022) gli immobili non utilizzabili né disponibili, occupati abusivamente e per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.
Descrizione
La Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) è dovuta dai soggetti passivi:
- il proprietario;
- il titolare del diritto reale di usufrutto;
- il titolare del diritto reale di uso;
- il titolare del diritto reale di abitazione;
- il titolare del diritto reale di superficie;
- il titolare del diritto reale di enfiteusi;
- il concessionario di area demaniale;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- la società di leasing, in caso di risoluzione del contratto, anche in assenza della materiale disponibilità dell’immobile per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso.
Come fare
La base imponibile dell'imposta deve essere distinta in base al tipo di fabbricato.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art.3, comma 48, della Legge n. 662/96, i seguenti moltiplicatori:
Categorie | Coefficienti |
Gruppo catastale A (eccetto A/10) | 160 |
Categorie C/2, C/6 e C/7 | 160 |
Gruppo catastale B | 140 |
Categorie C/3, C/4 e C/5 | 140 |
Categoria A/10 | 80 |
Gruppo catastale D (eccetto D/5) | 65 |
Categoria D/5 | 80 |
Categoria C/1 | 55 |
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita, il valore è determinato, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
È previsto l'abbattimento del 50% della base imponibile per:
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 42/2004 utilizzati dal proprietario ai fini abitativi o concessi in locazione
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni
L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). L’eventuale superamento di tale condizione è possibile soltanto con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (ex art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 05.08.1978 n. 457).
L’agevolazione decorre dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione, dove deve essere indicato il periodo in cui sussiste la suddetta condizione.
abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) a condizione che:
• l'unità immobiliare concessa in comodato non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
• il contratto di comodato deve essere registrato
• il comodante deve possedere in Italia solo l'abitazione concessa in comodato; può eventualmente possedere nello stesso Comune dell'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale che non sia classificato nelle categoria catastale A/1, A/8 e A/9
• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
• il comodatario deve utilizzare l'immobile concesso in comodato come abitazione principale e pertanto deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso
È inoltre prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98 una riduzione dell'imposta del 25%.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 16/01/2017, per i contratti di locazione stipulati secondo il nuovo Accordo Territoriale sottoscritto in data 20/10/2017 e anche in virtù del successivo Accordo Territoriale del 25/06/2000, è necessario essere in possesso dell’attestazione di conformità redatta da una delle associazioni di categoria firmatarie, mentre, per i contratti di locazione stipulati prima della sottoscrizione dell' Accordo Territoriale del 20/10/2017, l’attestazione di conformità non è necessaria.
I fabbricati rurali a uso abitativo sono soggetti all'imposta secondo le regole ordinarie in relazione al diverso utilizzo dell'abitazione.
I fabbricati rurali a uso strumentale sono quelli previsti dall'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge n. 557/93, ossia le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile destinate a:
• protezione piante
• conservazione prodotti agricoli
• custodia macchine agricole, attrezzi e scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento
• allevamento e ricovero animali
• agriturismo
• abitazione dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o determinato per un numero massimo di giornate lavorative superiore a 100
• persone addette all'alpeggio
• uso ufficio dell'azienda agricola
• manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli
• esercizio attività agricola in maso chiuso
I fabbricati rurali a uso strumentale sono esenti Imu a condizione che siano iscritti nella categoria catastale D/10 oppure siano connotati da apposita annotazione di ruralità, rilevabile dalle visure catastali.
Il Decreto Ministeriale 26 luglio 2012 ha individuato le modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, mediante l'apposizione di una specifica annotazione in seguito alla presentazione da parte dei contribuenti di domande e di autocertificazioni per il riconoscimento del requisito di ruralità di fabbricati, fermo restando il classamento originario degli immobili.
IMU ridotta per soggetti pensionati non residenti in Italia (Legge n. 178/2020): Dall’anno 2021 l’IMU dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia (pensionati esteri), per l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata o data in comodato d'uso potrà beneficiare della riduzione del 50% (dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% dalla Legge n.234/2021).
La base imponibile per i terreni si ottiene moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell’art. 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, per il moltiplicatore 135.
Per coltivatore diretto, si intende il soggetto inquadrabile come piccolo imprenditore (art. 2083 Codice Civile) e il soggetto che coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia (art. 1647 del Codice Civile) e la cui forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
Per imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritto nella previdenza agricola, è possibile individuare il soggetto che dedica alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro.
La qualifica di Iap può essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 Codice Civile che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- per le società di persone, almeno un socio sia in possesso della qualifica di Iap
- per le società di capitali o cooperative, almeno un amministratore che sia anche socio per le cooperative ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura
In seguito alla previsione dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 208/2015 è stato ripristinato il criterio di esenzione contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
Poiché, secondo l'elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, il Comune di Bagno a Ripoli è classificato parzialmente delimitato, l'esenzione spetta unicamente nelle zone del territorio comunale individuate ai sensi della suddetta circolare, ossia nei terreni ricadenti nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984 del 27/12/1977 (elenco allegato alla deliberazione del Cipaa - Comitato Interministeriale per il coordinamento della Politica Agraria e Alimentare del 06/04/1983).
Inoltre, l'esenzione viene estesa ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente dal possesso e dalla conduzione.
Per le aree edificabili, la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzo edificatorio dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Cosa serve
Per il calcolo IMU occorre disporre dei dati catastali per fabbricati e terreni oppure del valore venale per le aree fabbricabili, dopodiché si applica l’aliquota di riferimento.
Le aliquote Imu da applicare per l’anno 2024 sono anche per quest'anno quelle approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/07/2020 e precisamente:
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nella quale il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente: aliquota pari al 6 per mille;
2) fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano iscritti nella categoria catastale D/10 oppure siano connotati da apposita annotazione di ruralità, rilevabile dalle visure catastali: aliquota pari al 0 per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
5) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
8) abitazione locata, con contratto di locazione di tipo “concordato” di cui all’articolo 2, comma 3 e all’articolo 5, della Legge n. 431/98, registrato presso l’Agenzia delle Entrate e munito di attestazione di conformità, ove prevista, a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto residente e dimorante: aliquota pari al 7,6 per mille (per effetto dell’articolo 1, comma 53, della Legge n. 208/2015 l’aliquota è applicabile con una riduzione del 25% e quindi passa al 5,7 per mille);
Per usufruire dell’agevolazione, è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2024, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 16/01/2017, per i contratti di locazione stipulati secondo il nuovo Accordo Territoriale sottoscritto in data 20/10/2017, è necessario essere in possesso dell’attestazione di conformità redatta da una delle associazioni di categoria firmatarie, mentre, per i contratti di locazione stipulati prima della sottoscrizione del nuovo Accordo Territoriale del 20/10/2017, l’attestazione di conformità non è necessaria.
Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi sia come comunicazione di diritto all’aliquota agevolata sia come comunicazione del diritto alla riduzione d’imposta del 25%;
9) alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri comuni: aliquota pari al 7,6 per mille;
10) abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale in quanto residenti e dimoranti: aliquota pari al 7,6 per mille;
Per usufruire dell’agevolazione, è necessario presentare un’autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2024, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi.
11) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: aliquota pari al 9 per mille
Come previsto dalle istruzioni ministeriali, per usufruire dell'agevolazione, è necessario presentare dichiarazione Imu su modello ministeriale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta;
12) abitazione per la quale sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria, applicabile limitatamente al periodo intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento e quella di effettiva esecuzione dello sfratto: aliquota pari al 9 per mille;
Per usufruire dell’agevolazione, è necessario presentare un’autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2024, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi.
La detrazione per abitazione principale degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è nella misura di € 200,00.
Per la presentazione della dichiarazione IMU si ricorda che l’obbligo sorge nei casi sotto elencati.
Nel caso in cui il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti prescritti dalle norme per beneficiare delle seguenti esenzioni:
- esenzione per assimilazioni all'abitazione principale per fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (cosiddetto housing sociale), adibiti ad abitazione principale, come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata
- esenzione per assimilazioni all’abitazione principale per immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia d ordinamento militare, da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- esenzione per beni merce a decorrere dal 2022
Nel caso in cui gli immobili godono di riduzioni d’imposta:
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
- fabbricati di interesse storico o artistico
- unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli)
- una sola unità immobiliare, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia (pensionati esteri).
Nel caso in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria:
- immobile oggetto di locazione finanziaria
- immobile oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali
- atti costitutivi, modificativi o traslativi di aree edificabili
- terreno agricolo diventa area edificabile
- area diventa edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
- immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio
- immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica
- immobili esenti di cui all'art. 1, comma 759, lettera c) della Legge n. 160/2019 (fabbricati con destinazione a usi culturali)
- terreni agricoli, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole
- immobili che hanno perso o acquisito il diritto all'esenzione
- fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato
- immobile dove è intervenuta una riunione di usufrutto
- immobile dove è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie
- parti comuni dell'edificio (art. 1117 Codice Civile) accatastate autonomamente come bene comune censibile
- immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà)
- immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione
- acquisto o cessazione diritto reale sull'immobile per effetto di legge (usufrutto legale dei genitori)
In tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
Cosa si ottiene
Dopo aver effettuato il calcolo IMU, si ottiene il documento di pagamento modello F24.
Il versamento deve essere eseguito interamente nei confronti del Comune, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D, per i quali è previsto che il gettito Imu ad aliquota dello 0,76% sia dovuto allo Stato, mentre la differenza con la maggiore aliquota deliberata è di competenza del Comune.
Il versamento potrà essere effettuato con modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
codice 3912 = Imu abitazione principale e pertinenze – Comune
codice 3914 = Imu terreni - Comune
codice 3916 = Imu aree fabbricabili – Comune
codice 3918 = Imu altri fabbricati - Comune
codice 3925 = Imu fabbricati D – Stato
codice 3930 = Imu fabbricati D – incremento Comune
Nell'esecuzione del pagamento deve essere prestata particolare attenzione:
alla compilazione del modello F24, indicando per tutti gli immobili i codici tributo relativi al Comune (eccetto che per i fabbricati D, come sopra evidenziato);
alla verifica della quietanza rilasciata presso gli intermediari finanziari, ossia presso le banche e presso qualsiasi ufficio postale, soprattutto in merito alla corretta indicazione del codice catastale del Comune di Bagno a Ripoli: A564
Non devono essere eseguiti versamenti il cui importo annuale sia inferiore a € 12,00.
Qualora il contribuente effettui il pagamento in ritardo può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.
Il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione, per le violazioni commesse fino al 31/08/2024:
ravvedimento “sprint”, entro 14 giorni dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 0,1% per ogni giorno di ritardo e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale;
ravvedimento “breve”, dal 15° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 1,50% (1/10 del 15%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale;
ravvedimento “intermedio”, dal 31° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 1,67% (1/9 del 15%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale;
ravvedimento “ordinario”, dal 91° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 3,75% (1/8 del 30%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale;
ravvedimento “ultrannuale”, oltre l’anno ed entro 2 anni dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 4,28% (1/7 del 30%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale;
ravvedimento “lungo”, oltre 2 anni ed entro 5 anni dalla scadenza prevista: provvedendo al pagamento dell’imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 5,00% (1/6 del 30%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale.
Invece, per le violazioni commesse dal 01/09/2024 la regolarizzazione potrà avvenire:
ravvedimento “sprint”, entro 14 giorni dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 0,083% per ogni giorno di ritardo e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale;
ravvedimento “breve”, dal 15° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 1,25% (1/10 del 12,5%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale;
ravvedimento “intermedio”, dal 31° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 1,39% (1/9 del 12,5%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale;
ravvedimento “ordinario”, dal 91° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 3,125% (1/8 del 25%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale;
ravvedimento “ultrannuale lungo”, oltre l’anno ed entro 5 anni dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 3,57% (1/7 del 25%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale.
Tempi e scadenze
Il versamento dell'Imposta Municipale Propria (Imu) deve essere effettuato in autoliquidazione in 2 rate:
acconto entro il 17 giugno (il 16 giugno cade di domenica);
saldo entro il 16 dicembre;
oppure in un'unica soluzione entro il 17 giugno;
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e l’eventuale detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente.
Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.
Il versamento Imu degli enti non commerciali deve essere effettuato in 3 rate:
1° acconto entro il 17 giugno (il 16 giugno cade di domenica);
2° acconto entro il 16 dicembre;
saldo entro il 17 giugno dell’anno successivo;
Le prime due sono pari ciascuna al 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente, mentre la terza deve essere effettuata a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.
La dichiarazione Imu dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando specifico modello ministeriale; in alternativa, la dichiarazione potrà essere trasmessa in via telematica, secondo le modalità definite da apposito decreto del Mef.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Le dichiarazioni già presentate ai fini Imu e Tasi, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla nuova Imu.
La dichiarazione IMU relativa all’anno 2023 potrà essere presentata entro il 1/07/2024 (il 30 giugno cade di domenica) con il nuovo modello ministeriale approvato il 24/04/2024.
La dichiarazione può essere presentata direttamente al Comune competente o può essere inviata, con busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno o, ancora, può essere trasmessa in via telematica. In merito all'invio telematico, i soggetti passivi possono avvalersi di un intermediario che proceda alla trasmissione tramite Agenzia dell'Entrate. Il medesimo vincolo è imposto, altresì, ai contribuenti che usufruiscono dell'esenzione, introdotta a decorrere dall'anno d'imposta 2023, per gli immobili occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia alle Autorità competenti: per tali contribuenti non è ammessa la predisposizione in forma cartacea.
Gli enti non commerciali devono presentare annualmente la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando distinto modello dichiarativo, secondo il nuovo modello ministeriale approvato il 24/04/2024 e applicando il regolamento definito dal Decreto del Mef n. 200/2012.
La modalità telematica è obbligatoria per l'invio del modello per gli Enti non commerciali. Gli Enti non commerciali devono presentare la denuncia ogni anno.
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