Disposizioni sull’accensione del riscaldamento
Dettagli
A chi è rivolto
A tutta la cittadinanza
Descrizione
La legge prevede limiti di tempo e di orario precisi, entro i quali gli impianti di riscaldamento pubblici e privati possono rimanere accesi.
Per la nostra zona, è prevista un'accensione massima di 12 ore giornaliere nel periodo compreso fra il 1° novembre e il 15 aprile di ciascun anno.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.
Le disposizioni relative alla limitazione del periodo e dell'orario non si applicano:
- agli ospedali e ai luoghi di cura in genere;
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali;
- alle scuole materne e agli asili nido;
- agli alberghi, pensioni e attività assimilabili;
- ai locali adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici artigianali e industriali, in presenza di particolari esigenze tecnologiche o di produzione.
In situazioni climatiche particolarmente rigide, in deroga alle limitazioni previste dalla legge, i sindaci possono ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.
Come fare
Rispettare il periodo per evitare sanzioni
Cosa serve
Impianto di riscaldamento termico
Cosa si ottiene
Informazioni ai contatti indicati
Tempi e scadenze
Periodo compreso fra il 1° novembre e il 15 aprile di ciascun anno.
Quanto costa
Nessun costo
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.