Divorzio - Separazioni e divorzi in Comune
Dettagli
A chi è rivolto
Ai coniugi che intendano separarsi e/o divorziare solo nei casi in cui:
il matrimonio è stato celebrato in forma civile o in forma religiosa nel Comune di Bagno a Ripoli;
il matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero ) è stato trascritto nel Comune di Bagno a Ripoli;
uno dei due coniugi è residente nel Comune di Bagno a Ripoli;
non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione (d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio (c.d. assegno divorzile). Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum).
In tutti gli altri casi, vedasi la scheda collegata Divorzio – Separazioni e Divorzi assistita da avvocati.
Descrizione
L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
L’accordo raggiunto davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune è equiparato ai provvedimenti giudiziali.
Come fare
L’Ufficiale di Stato Civile verifica la possibilità di procedere, esaminando le dichiarazioni rese e/o acquisendo d’ufficio l’eventuale documentazione necessaria e stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio di stato civile per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto. Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, i coniugi devono presentarsi a un secondo appuntamento per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Cosa serve
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili e trasmetta all’Ufficiale di Stato Civile la "dichiarazione sostitutiva per separazione-divorzio" debitamente compilato e corredato del proprio documento di identità con le seguenti modalità:
per mail: servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
posta elettronica certificata – comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it (solo da Pec)
servizio postale – Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria ,1 – 50012 Bagno a Ripoli;
consegna a mano – Palazzo Comunale - Ufficio relazioni con il pubblico (vedi sezione "Accedi al servizio")
Cosa si ottiene
Con la firma dell'accordo si ottiene:
la separazione
il divorzio
la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'accordo di separazione e divorzio produce effetti solo se confermato.
L’Ufficiale di Stato Civile trascriverà l’atto sui registri di Stato di Civile, apporrà o farà comunicazione per le annotazioni sull’atto di matrimonio e, a completamento dell’iter del divorzio, le annotazioni sugli atti di nascita dei coniugi, aggiornerà quindi il nuovo stato civile degli stessi in anagrafe, se residenti nel Comune, o lo trasmetterà al/ai loro comune/i di residenza.
Tempi e scadenze
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data della sottoscrizione della conferma dello stesso.
In caso di conclusione di accordo di separazione, trascorsi 180 giorni, può essere attivata una nuova procedura per l’ottenimento del divorzio, che dovrà ripartire dalla presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva e la convocazione dei coniugi per ulteriori due appuntamenti, con le stesse modalità sopra descritte.
Quanto costa
Tutta la procedura ha un costo di €16,00, da pagarsi in contanti o in bancomat al momento della sottoscrizione dell'accordo.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
La dichiarazione delle parti: rilevanza penale
In relazione a quanto dichiarato dalle parti negli accordi registrati dall'ufficiale di stato civile, si rammenta che queste sono responsabili penalmente rispetto a quanto dichiarato.
il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’articolo 483 del codice penale: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;
il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di cui all’articolo 495 del codice penale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”.
Rispetto a tali dichiarazioni l'ufficiale di stato civile non è tenuto ad effettuare alcun controllo, in particolre rispetto a quanto dichiarato nei confronti dei figli, ed eventuali denunce rispetto a dichiarazioni non veritiere devono essere presentate all'autorità giudiziaria.
Inoltre una falsa dichiarazione potrebbe comportare l'annullamento in sede giudiziale dell'atto di stato civile contenente l'accordo di separazione o divorzio.
Si segnala inoltre che l'ufficiale di stato civile non è tenuto ad effettuare controlli in relazione alla circostanza se i coniugi abbiano delle limitazioni nella loro capacità di agire, quali l'interdizione per infermità di mente o nomina di un amministratore di sostegno.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162.