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Richiesta pubblicazione di matrimonio

Servizio attivo

Dettagli

La pubblicazione ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate, perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.

A chi è rivolto

Ai cittadini italiani di cui uno almeno residente nel Comune di Bagno a Ripoli che intendono contrarre matrimonio civile, religioso (concordatario) o di altri culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano.
Ai cittadini stranieri residenti o domiciliati o non residenti ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano residente nel Comune di Bagno a Ripoli.
Requisiti necessari previsti dal codice civile per le due persone che intendono contrarre matrimonio:

  • diverso sesso e stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;

  • non devono essere legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);

  • devono essere maggiorenni o aver compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;

Descrizione

La richiesta di pubblicazione, deve essere compilata tramite il servizio online (vedi sezione "Accedi al servizio") con congruo anticipo (90 giorni) rispetto alla data presunta del matrimonio, e può essere presentata da entrambi i futuri sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico. 
L'Ufficiale di Stato Civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio detenuti da una pubblica amministrazione italiana.
In tutti gli altri casi, i nubendi dovranno produrre i documenti necessari a comprovare l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana agli artt. 84 e seguenti del Codice Civile.
Terminati i controlli, da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, verrà concordato un appuntamento per la redazione del processo verbale di pubblicazione del matrimonio in cui: entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (con modulo di procura speciale), devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio dello Stato Civile e in tale sede verrà concordata la data del matrimonio civile in Palazzo Comunale. Qualora il matrimonio sia celebrato in una location esterna al Palazzo Comunale la data deve essere concordata direttamente con la struttura scelta.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, non è necessario presentare richiesta di pubblicazioni. 

Come fare

E' necessario compilare la richiesta pubblicazione tramite l'apposito servizio online.

 

Cosa serve

  1. richiesta di pubblicazione da parte del parroco o ministro di culto competente per territorio, in caso di matrimonio concordatario (religioso e culti ammessi nello Stato) - l'immagine di questo documento deve essere allegata nell'apposito campo del servizio online e l'originale deve essere consegnato all'ufficiale di stato civile il giorno dell'appuntamento;

  2. solo nel caso di celebrazione del matrimonio con rito civile in un comune diverso da quello/i di residenza degli sposi: una marca da bollo da € 16,00, da apporre sulla richiesta da presentare all’Ufficiale di Stato Civile (da fare al momento della firma delle pubblicazioni);

  3. per i cittadini stranieri: nulla osta alla celebrazione del matrimonio rilasciato dalla competente Autorità straniera, debitamente tradotto e legalizzato. Per alcune nazionalità, il nulla osta è sostituito da certificato di capacità matrimoniale o dichiarazione giurata -  l'immagine di questo documento deve essere allegata nell'apposito campo del servizio online e  l'originale deve essere consegnato all'ufficiale di stato civile il giorno dell'appuntamento;

  4. per i minorenni che abbiano compiuto comunque i 16 anni,  Decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori di Firenze -  l'immagine di questo documento deve essere allegata nell'apposito campo del servizio on line e l'originale deve essere consegnato all'ufficiale di stato civile il giorno dell'appuntamento;

La scelta dei testimoni (massimo due - corredata dei rispettivi documenti di identità) e del regime patrimoniale di separazione/comunione dei beni deve essere comunicata:

  • per il matrimonio civile, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune che celebrerà il matrimonio;

  • per il matrimonio religioso, al Ministro di Culto.

In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni.
Resta comunque la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto notarile anche dopo la celebrazione del matrimonio (in questo caso, è il notaio che trasmette l'atto al Comune).
I cittadini stranieri possono richiedere  che il loro regime patrimoniale sia regolato dalla legge italiana.
Altri documenti necessari alle pubblicazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, vengono richiesti direttamente a tali enti da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.

Cosa si ottiene

La redazione di un verbale e la sua pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune dell'avviso di matrimonio.
Decorso il termine della Pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l'Ufficio rilascerà:
1. certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco, per i matrimoni con rito cattolico;
2. autorizzazione per il Ministro di Culto per i matrimoni con rito acattolico.

 

Tempi e scadenze

30
giorni
dalla presentazione dell'istanza tramite il servizio online per concordare la data per la formalizzazione del verbale di pubblicazione

L'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo pretorio per un periodo di 8 giorni consecutivi e resta depositato nell'Ufficio per ulteriori 3 giorni per eventuali opposizioni.
Scaduti i termini sopra descritti, previsti dalla legge, i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio.
Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti; per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova pubblicazione.

Quanto costa

La richiesta di pubblicazione tramite il servizio online è gratuita.

L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, da effettuare in contanti o bancomat (il bollo è assolto virtualmente) il giorno della firma del verbale delle pubblicazioni. In caso di residenza degli sposi in comuni diversi, l'imposta è raddoppiata. 

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Servizi Demografici

L'ufficio cura la corretta tenuta dei Registri di Anagrafe, Stato Civile, Leva ed Elettorale

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica del 3.11.2000 n. 396 art. 50 e seguenti
  • art. 116 Codice Civile
  • Legge n. 94/2009

Reclami ricorsi opposizioni

L'opposizione al matrimonio
Contrarre matrimonio in Italia è un diritto inviolabile, ma occorre possedere specifici requisiti.

I requisiti necessari per contrarre matrimonio
Gli articoli dal n. 84 al n. 89 del Codice Civile stabiliscono il possesso di tali requisiti, o meglio, l’assenza di impedimenti per poter contrarre matrimonio.
L’articolo 84 stabilisce il limite di età in diciotto anni, in quanto la legge ha previsto che, per poter accedere a questo istituto, occorre una maturità che, ipoteticamente, si raggiunge con la maggiore età.
L’interdizione, impedimento previsto dall’articolo 85 del Codice Civile, è posta a tutela della persona incapace, che potrebbe essere raggirata con il matrimonio.
La libertà di stato (articolo 86), determinati rapporti di parentela (articolo 87) e l’omicidio anche solo tentato da parte di una persona sul coniuge di un’altra (articolo 88) sono stati posti dal legislatore a tutela di princìpi quali la monogamia e altri princìpi di ordine pubblico (incesto, tutela della salute dei figli, ecc.).
Il divieto temporaneo di nuove nozze (di cui all’articolo 89) è posto a tutela della cosiddetta “commixtio sanguinis”, cioè che il figlio concepito con il primo marito venga dichiarato come figlio del nuovo coniuge.

L’Ufficiale di Stato Civile ha il compito di verificare che tali norme siano rispettate: questo avviene nel momento in cui si effettuano le pubblicazioni matrimoniali. A tal fine, egli prende visione dei documenti acquisiti, e accerta il rispetto di quanto stabilito negli articoli 84 – 89 del Codice Civile.
Ovviamente, se esiste un impedimento, che però è stato rimosso dal Tribunale, i futuri sposi devono presentare il relativo decreto autorizzatorio. In tale situazione, si può, quindi, procedere regolarmente con la pubblicazione.
Al contrario, se l’Ufficiale di Stato Civile rileva un impedimento per cui non sia stato presentato il decreto autorizzatorio del Tribunale o un impedimento assolutamente non derogabile, deve opporre un rifiuto, come previso dall’articolo 98 del Codice Civile e dall’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 396/2000. Egli pertanto deve rilasciare ai futuri sposi un certificato scritto, con l’indicazione dei motivi del rifiuto. A questo rifiuto i futuri sposi possono opporsi, facendo ricorso al Tribunale (articolo 98 – comma 2 – del Codice Civile).
È però possibile che esista un impedimento non riscontrabile dai documenti previsti per la pubblicazione. Può essere, per esempio, che sull’atto di nascita di uno dei due futuri sposi non sia stata apposta un'annotazione di interdizione, o di un matrimonio, o di un'adozione. L’Ufficiale di Stato Civile nel suo lavoro si avvale solo di quanto risulta dai documenti in suo possesso.
La pubblicazione di matrimonio ha proprio lo scopo di portare a pubblica conoscenza la volontà dei due futuri sposi di contrarre matrimonio: in questo modo, se esistono impedimenti non conosciuti dall’Ufficiale di Stato Civile può essere fatta opposizione.

I soggetti legittimati a fare opposizione
Questi sono i soggetti legittimati a fare opposizione:

  • i genitori o, in loro mancanza, gli altri ascendenti o collaterali entro il terzo grado;

  • il tutore o il curatore, se uno dei futuri sposi è soggetto a tutela o curatela;

  • il Pubblico Ministero, quando sia a conoscenza della esistenza di qualche impedimento eventualmente segnalato dall'ufficiale dello stato civile (articolo 59 - primo comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 396/2000) che viene a conoscenza, per esempio, di un matrimonio celebrato all’estero e mai trascritto in Italia, o di un'adozione di maggiorenne, mai annotata sull’atto di nascita, o della nomina di un amministratore di sostegno, quando il giudice stabilisce che il beneficiario non può contrarre matrimonio

  • il coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio

  • i parenti del precedente marito, quando si tratta di matrimonio in violazione del divieto temporaneo di nuove nozze, qualora il precedente matrimonio sia stato sciolto

  • l'ex coniuge e i parenti dello stesso, se il matrimonio fu dichiarato nullo

A chi e quando presentare l'atto di opposizione
L'atto di opposizione va proposto con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione, che fissa la data di comparizione tra i 3 e i 10 giorni successivi alla presentazione del ricorso (articolo 59 – secondo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 396/2000). L'opposizione al matrimonio può essere sempre proposta prima che questo sia celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso (articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 396/2000). La presentazione della domanda di opposizione non sospende automaticamente la celebrazione del matrimonio. La sospensione della celebrazione può essere disposta dal Presidente del Tribunale sino a che sia stata rimossa l'opposizione. L’Ufficiale di Stato Civile cui venga notificata l’opposizione (o ai futuri sposi) durante la procedura delle pubblicazioni, a norma del secondo comma dell'art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 396/2000, non deve procedere alla celebrazione civile. Se le pubblicazioni sono relative ad un matrimonio concordatario, l’Ufficiale di Stato Civile non può rilasciare il nulla osta previsto dall'articolo 7 – secondo comma - della legge n. 847 del 27 maggio 1929. In questo caso deve comunicare al parroco l'opposizione proposta. Sulla opposizione decide il Tribunale, quando essa è relativa al mancato rispetto delle norme del Codice Civile (articoli 84 – 89 del c.c.). Al contrario, se si tratta di matrimonio concordatario, e l’opposizione è relativa al mancato rispetto di una norma di rilevanza canonica (divieto di matrimonio per i sacerdoti, o perché uno dei futuri sposi non è battezzato), il Tribunale emette un decreto di “non luogo a procedere”, poiché l’opposizione non riguarda la legge dello stato. In questo caso, la parte interessata deve rivolgersi alla autorità religiosa perché si pronunci in merito. È molto importante e significativo quello che è stabilito nell’articolo 104 del Codice Civile: “se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il Pubblico Ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni”.

Sul tema relativo all’argomento di cui trattasi, capita che all’Ufficiale di Stato Civile pervenga una richiesta generica da parte soprattutto di figli che chiedono di soprassedere alla celebrazione del matrimonio del loro padre molto anziano con una persona molto più giovane, facendo presente che è stata presentata dichiarazione di interdizione al Tribunale per il proprio genitore. Viene chiesto come si deve comportare in questo caso l’ufficiale di stato civile.  La risposta è semplice: primo, perché il figlio non rientra tra i soggetti cui spetta il diritto di opposizione; secondo, perché il “soprassedere” alla celebrazione del matrimonio non è contemplato in nessuna norma del codice; terzo, perché la “dichiarazione” di interdizione non comporta un diritto alla opposizione. Pertanto, l’Ufficiale di Stato Civile può procedere tranquillamente sia con le pubblicazioni che con la celebrazione del matrimonio.

Ultimo aggiornamento:

15/04/2025, 11:22