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Unioni Civili

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Dettagli

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di qualsiasi Comune italiano alla presenza di due testimoni.
L'unione civile è un negozio giuridico con il quale una coppia formata da persone dello stesso sesso intende costituire un'unione che determina la comunione di vita materiale e spirituale delle parti.

A chi è rivolto

A tutti coloro che, appartenenti al medesimo sesso, intendono contrarre unione civile nel Comune di Bagno a Ripoli.

Descrizione

Chi intende costituire unione civile deve darne comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di un Comune  a loro scelta attraverso il modulo "Richiesta di costituzione dell'unione civile" (vedi sezione "documenti" della presente pagina).  

L'Ufficiale dello Stato civile fisserà la data della redazione del verbale di richiesta di unione civile, previo contatto con gli interessati. L'Ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ricevute e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale. Della conclusione dei controlli l’Ufficiale dello Stato Civile deve dare formale comunicazione agli interessati. 
L'unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute. 
Per quanto riguarda le modalità e il luogo di celebrazione, si rimanda a quanto previsto per i matrimoni civili. 

Come fare

E’ necessario rivolgersi all'ufficio di Stato Civile del Comune, alternativamente, con le seguenti modalità:

  • a mezzo Posta elettronica certificata (Pec): comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it (da indirizzo pec)
  • a mezzo posta elettronica ordinaria: servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Cosa serve

  • Richiesta costituzione unione civile (vedi sezione "documenti");

  • dichiarazione delle parti in merito alla scelta dei testimoni (vedi sezione "documenti");

  • dichiarazione delle parti in merito alla scelta del regime patrimoniale (vedi sezione "documenti").

Le persone straniere devono presentare all’ufficio di stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile). 

Cosa si ottiene

L’atto di unione civile viene redatto immediatamente con la celebrazione ed inserito nei registri dello stato civile. 

L'ufficiale di stato civile potrà rilasciare certificati e estratti di unione civile.

Tempi e scadenze

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficiale di stato civile. Una volta conclusa l'istruttoria, le parti possono procedere alla costituzione dell'unione civile, che dovrà avvenire entro 180 giorni a pena di decadenza della richiesta. 

Quanto costa

Nessun costo 

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Casi particolari

Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
Le parti possono indicare il cognome comune per l'intera durata dell'unione. Esempio: unione tra i signori Neri e Verdi, le parti possono scegliere l'uno o l'altro come cognome della coppia. Qualora venga scelto Neri, il sig. Verdi potrà anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune, e quindi potrà chiamarsi Verdi Neri o Neri Verdi.
La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, e non implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144
  • Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà)
Ultimo aggiornamento:

30/10/2024, 12:27