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Matrimonio - Riconciliazione dopo la separazione

Servizio attivo

Dettagli

Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di giungere a ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile, senza necessità di intervento da parte del giudice.
La competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile nel ricevere queste dichiarazioni è stata introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 let. g), mentre permane una competenza del notaio connessa all’esplicitazione di scelte patrimoniali specifiche.

A chi è rivolto

Ai coniugi che abbiano già ottenuto la separazione formale a seguito di un provvedimento di omologa di separazione consensuale, ad una sentenza di separazione giudiziale, ad un accordo di separazione dinanzi ad ufficiale dello stato civile oppure a convenzione di negoziazione assistita da avvocati. 

Descrizione

Perché possa essere attivata la procedura di riconciliazione è necessario che sia stata dichiarata formalmente la separazione e non si sia arrivati al divorzio.
Una volta che si è arrivati al divorzio, la riconciliazione non è più possibile, il divorzio è definitivo tale scelta è irrevocabile, e si può solo procedere ad un nuovo matrimonio, con tutti i passi che comporta.
Se il provvedimento di separazione non è definitivo (c’è l’istanza in Tribunale, ma è stata ritirata, oppure se c’è il primo atto in Comune, ma non è stata data la conferma col secondo atto), il matrimonio resta valido e attivo e non c’è bisogno di riconciliarsi. Che l’atto di separazione consista in un dispositivo giudiziale, in una negoziazione assistita o nei due atti presso l’Ufficiale dello Stato Civile è indifferente, l’importante è che la separazione esista e che sia correttamente registrata sull’atto di matrimonio.

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio di Stato Civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune dove l’atto è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione. 
Il Comune di attuale residenza, se non rientra nei casi precedenti, non è competente a ricevere la dichiarazione.
 

Cosa serve

Per la procedura avanti all'Ufficiale di Stato Civile, i coniugi devono compilare e sottoscrivere la “Richiesta dichiarazione di riconciliazione” (vedi sezione "documenti") con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione, trasmetterlo con allegati copia dei documenti identificativi, alternativamente, con le seguenti modalità:

  • per mail: servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

  • posta elettronica certificata – comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it  (solo da Pec)

  • servizio postale – Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria ,1 – 50012 Bagno a Ripoli;

  • consegna a mano – Palazzo Comunale - Ufficio relazioni con il pubblico (vedi sezione "Accedi al servizio")

I coniugi verranno ricontattati dall’ufficio per fissare l’appuntamento per la redazione dell’atto di riconciliazione. 

Cosa si ottiene

L'Ufficiale dello stato civile una volta formulato l'atto, provvede all'annotazione della riconciliazione a margine dell'atto di matrimonio. Gli interessati possono chiedere l’estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione. 
 

Tempi e scadenze

Non sono previsti termini né minimi né massimi per procedere alla riconciliazione. 
Al momento della dichiarazione i coniugi dovranno specificare la data in cui è avvenuta la riconciliazione, che può essere anche antecedente alla data della stesura dell’atto di riconciliazione.

Quanto costa

Il servizio non prevede costi.

Normativa di riferimento

• Art. 157 c.c
• Artt. 63 c.1 e 69 D.P.R. 396/2000

Schede collegate

Divorzio - Separazioni e divorzi assistiti da avvocati

L’art. 6 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge).

Divorzio - Separazioni e divorzi in Comune

L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Ultimo aggiornamento:

30/10/2024, 12:21