Matrimonio - Riconciliazione dopo la separazione
Dettagli
La competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile nel ricevere queste dichiarazioni è stata introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 let. g), mentre permane una competenza del notaio connessa all’esplicitazione di scelte patrimoniali specifiche.
A chi è rivolto
Ai coniugi che abbiano già ottenuto la separazione formale a seguito di un provvedimento di omologa di separazione consensuale, ad una sentenza di separazione giudiziale, ad un accordo di separazione dinanzi ad ufficiale dello stato civile oppure a convenzione di negoziazione assistita da avvocati.
Descrizione
Perché possa essere attivata la procedura di riconciliazione è necessario che sia stata dichiarata formalmente la separazione e non si sia arrivati al divorzio.
Una volta che si è arrivati al divorzio, la riconciliazione non è più possibile, il divorzio è definitivo tale scelta è irrevocabile, e si può solo procedere ad un nuovo matrimonio, con tutti i passi che comporta.
Se il provvedimento di separazione non è definitivo (c’è l’istanza in Tribunale, ma è stata ritirata, oppure se c’è il primo atto in Comune, ma non è stata data la conferma col secondo atto), il matrimonio resta valido e attivo e non c’è bisogno di riconciliarsi. Che l’atto di separazione consista in un dispositivo giudiziale, in una negoziazione assistita o nei due atti presso l’Ufficiale dello Stato Civile è indifferente, l’importante è che la separazione esista e che sia correttamente registrata sull’atto di matrimonio.
Come fare
E' necessario rivolgersi all'ufficio di Stato Civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune dove l’atto è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.
Il Comune di attuale residenza, se non rientra nei casi precedenti, non è competente a ricevere la dichiarazione.
Cosa serve
Per la procedura avanti all'Ufficiale di Stato Civile, i coniugi devono compilare e sottoscrivere la “Richiesta dichiarazione di riconciliazione” (vedi sezione "documenti") con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione, trasmetterlo con allegati copia dei documenti identificativi, alternativamente, con le seguenti modalità:
per mail: servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
posta elettronica certificata – comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it (solo da Pec)
servizio postale – Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria ,1 – 50012 Bagno a Ripoli;
consegna a mano – Palazzo Comunale - Ufficio relazioni con il pubblico (vedi sezione "Accedi al servizio")
I coniugi verranno ricontattati dall’ufficio per fissare l’appuntamento per la redazione dell’atto di riconciliazione.
Cosa si ottiene
L'Ufficiale dello stato civile una volta formulato l'atto, provvede all'annotazione della riconciliazione a margine dell'atto di matrimonio. Gli interessati possono chiedere l’estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione.
Tempi e scadenze
Non sono previsti termini né minimi né massimi per procedere alla riconciliazione.
Al momento della dichiarazione i coniugi dovranno specificare la data in cui è avvenuta la riconciliazione, che può essere anche antecedente alla data della stesura dell’atto di riconciliazione.
Quanto costa
Il servizio non prevede costi.
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
• Art. 157 c.c
• Artt. 63 c.1 e 69 D.P.R. 396/2000